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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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o. prodotto per capelli/barba e baffi: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;
p. prodotto per la pelle: prodotto cosmetico destinato all’applicazione cutanea;
q. prodotto per le labbra: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle labbra;
r. prodotto per il viso: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulla cute del viso;
s. prodotto per le unghie: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle unghie;
t. prodotto per il cavo orale: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;
u. prodotto da applicare sulle membrane mucose: prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle membrane mucose della cavità orale, della zona perioculare o degli organi genitali esterni;
v. prodotto per gli occhi: prodotto cosmetico destinato all’applicazione in zona perioculare;
w. uso professionale: applicazione e impiego di prodotti cosmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.
2 Sono considerati cosmetici in particolare i prodotti elencati nell’allegato 1.
Sezione 2 Obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore
Art. 3
1 Il fabbricante e l'importatore sono soggeti agli obblighi prescritti nella presente ordinanza e devono assicurarsi che il loro prodotto cosmetico immesso sul mercato sia conforme ai requisiti ivi fissati.
2 Il fabbricante e l'importatore possono designare, su mandato scritto, un mandatario, con indirizzo in Svizzera, e che è quindi soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1.
3 Il distributore è soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1 quando:
a. immette un prodotto cosmetico sul mercato per la prima volta apponendo il proprio nome o il proprio marchio; o
b. modifica un prodotto cosmetico già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti applicabili.
4 Il distributore è soggetto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente ordinanza e agli obblighi seguenti: