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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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nell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/20094 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea5;
g. l’elenco degli ingredienti può figurare unicamente sull’imballaggio.
2 Se per ragioni pratiche l’elenco degli ingredienti non può essere apposto sull’etichetta, esso deve figurare su un foglio di istruzioni, un’etichetta, una fascetta o un cartellino aggiunto o attaccato al prodotto e una menzione scritta o il pittogramma illustrato nell’allegato 7 deve figurare sull’imballaggio; per i saponi e le perle da bagno e altri prodotti piccoli, l’elenco degli ingredienti può figurare su un cartellino apposto vicino al recipiente in cui è contenuto il prodotto cosmetico offerto in vendita.
Art. 9 Altre indicazioni sulla caratterizzazione
1 Sugli imballaggi e sui recipienti dei cosmetici devono figurare, al momento dell’immissione sul mercato, oltre alla lista di cui all’articolo 8, le indicazioni seguenti:
a. la destinazione d’impiego, a meno che non sia deducibile dalla presentazione del prodotto;
b. il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore del prodotto cosmetico, con sede in Svizzera;
c. il Paese d’origine per i prodotti importati;
d. la data minima di conservabilità o la data di durata minima, indicando nell’ordine il mese e l’anno oppure il giorno, il mese e l’anno fino al quale il cosmetico conserva le sue qualità specifiche, in condizioni appropriate di conservazione, preceduta dal pittogramma illustrato nell’allegato 9 o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro»;
e. se la conservabilità minima è superiore a 30 mesi, non è obbligatorio indicarlo, ma deve essere indicato per quanto tempo il prodotto può essere utilizzato senza rischi per i consumatori dopo essere stato aperto; questa informazione è data, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante, mediante il pittogramma raffigurato nell’allegato 8 seguito dal periodo di tempo espresso in mesi o anni;
f. le condizioni di conservazione da osservare per garantire la conservabilità minima indicata;
g. il lotto di fabbricazione o il riferimento che permettono l’identificazione del prodotto;
4 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1004/2014, GU L 282 del 26.9.2014, pag. 5.
5 Decisione 96/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 1996, che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L°132 dell’1.6.1996, pag. 1; modificato da ultimo dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.