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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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sulle professioni mediche universitarie o da una persona avente una formazione riconosciuta equivalente.

4 Il rapporto è aggiornato secondo l’evoluzione delle conoscenze scientifiche dopo l’immissione sul mercato del prodotto.

5 Gli studi sulla sicurezza non clinici menzionati nel rapporto sono conformi ai principi della buona prassi di laboratorio secondo le relative norme.

6 Il rapporto sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contenenti nanomateriali non menzionati negli allegati 3–6 deve contenere, oltre ai requisiti definiti nell’allegato 1, le informazioni seguenti relative al nanomateriale utilizzato:

a. l’identificazione del nanomateriale, compreso il suo nome chimico e altre nomenclature:

b. la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;

c. il profilo tossicologico del nanomateriale;

d. i dati relativi alla sicurezza del nanomateriale legati alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;

e. le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

Sezione 4 Sostanze vietate e sostanze soggette a restrizioni

Art. 6 Sostanze vietate

1 Le sostanze elencate nell’allegato 2 non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici.

2 Nei cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo (sostanze CMR) classificate nelle categorie di pericolo 1A, 1B o 2 nella versione della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n°.. 1272/2008 menzionato nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del …3 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OChim); sono applicabili i termini transitori secondo l’allegato 2 OChim. Sono escluse le sostanze CMR elencate nell’allegato 3 e utilizzate secondo le condizioni ivi fissate.

3 La presenza di piccole quantità di una sostanza vietata è tollerata se:

a. è involontaria e risulta da contaminazioni dovute a componenti naturali o sintetiche, al processo di fabbricazione, al deposito, oppure alla migrazione dall’imballaggio;

b. è inevitabile dal punto di vista tecnico conformemente alla buona prassi di fabbricazione; e

3 RS 813.11