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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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a. prima di immettere un prodotto cosmetico sul mercato, deve verificare che la caratterizzazione del prodotto menzioni le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;

b. deve verificare che le condizioni di deposito o di trasporto siano conformi ai requisiti prescritti da questa ordinanza;

c. deve notificare gli effetti indesiderabili gravi di cui all’articolo 14.

Sezione 3 Documentazione informativa e valutazione della sicurezza

Art. 4 Documentazione informativa

1 Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato per la prima volta è elaborata una documentazione informativa sul prodotto.

2 La documentazione informativa sul prodotto contiene le informazioni seguenti, se necessario aggiornate:

a. una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;

b. il rapporto sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all’articolo 5;

c. una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione relativa all’osservanza della buona prassi di fabbricazione di cui all’articolo 13;

d. qualora la natura o gli effetti del prodotto cosmetico lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

e. i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti.

3 La documentazione informativa del prodotto deve poter essere consegnata alle autorità cantonali d’esecuzione sotto forma elettronica o in un’altra forma, su domanda, all’indirizzo indicato sull’etichetta, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, per una durata di dieci anni a partire dalla data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato per la prima volta.

Art. 5 Rapporto sulla sicurezza

1 Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato per la prima volta è redatto un rapporto sulla sicurezza del prodotto cosmetico conformemente all’allegato 10.

2 Il rapporto tiene conto dell’uso al quale il prodotto cosmetico è destinato e all’esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti nella formulazione finale.

3 La parte B del rapporto, descritta nell’allegato 10, è effettuata da una farmacista, un medico o un veterinario come definito nella legge federale del 23 giugno 20062

2 RS 811.11