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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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h. le avvertenze per l’uso e, almeno le menzioni di cui agli allegati 3–6, nonché eventuali avvertenze particolari da rispettare per i prodotti cosmetici da usare a titolo professionale.

2 Le indicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera h devono figurare in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto cosmetico è immesso sul mercato e devono risaltare nettamente rispetto al testo rimanente.

3 Se per ragioni pratiche le indicazioni secondo il capoverso 1 lettera h non possono essere apposte sull’etichetta, esse devono figurare su un foglio di istruzioni, un’etichetta, una fascetta o un cartellino aggiunto o attaccato al prodotto e una menzione scritta o il pittogramma illustrato nell’allegato 7 deve figurare sul recipiente o sull’imballaggio.

4 Per i cosmetici presentati non imballati o per quelli imballati nel luogo di vendita su domanda dell’acquirente, o preimballati in vista della loro vendita immediata, devono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 5 settembre 20126 sulle indicazioni di quantità.

Art. 10 Dichiarazioni

1 Le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici devono essere conformi ai criteri elencati nell’allegato 11.

2 Questi criteri si applicano alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni ai prodotti in sede di caratterizzazione, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici.

3 L’assenza di sperimentazioni animali può essere indicata sull’imballaggio del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino aggiunto al prodotto cosmetico o a cui fa riferimento solo se il fabbricante, i suoi fornitori o l’importatore non hanno effettuato o incaricato terzi di far eseguire tali sperimentazioni per il prodotto cosmetico finito, o il suo prototipo o gli ingredienti di cui è composto e non hanno utilizzato alcun ingrediente testato da altri su animali in vista della fabbricazione di nuovi prodotti cosmetici.

Art. 11 Informazione sulle sostanze

Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, le informazioni seguenti devono essere facilmente accessibili al pubblico per mezzi appropriati:

a. formula qualitativa del prodotto cosmetico;

b. formula quantitativa del prodotto cosmetico limitata alle sostanze pericolose ai sensi della versione dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 menzionato nell’allegato 2 numero 1 OChim.

6 RS 941.204