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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 5 (art. 4 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c n. 2)
Requisiti per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico e quantitativi massimi di talune sostanze ivi presenti
1 Requisiti per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico
La temperatura dei prodotti non deve superare 180 °C nel corso della lavorazione.
La durata della trasformazione termica non deve superare i 15 minuti a 180 °C; sono consentiti peraltro tempi più lunghi a temperature inferiori, ad esempio è possibile raddoppiare la durata del riscaldamento per ogni 10 °C in meno di temperatura, fino a un massimo di 12 ore.
Nel corso della lavorazione il valore del pH non deve superare 8,0.
2 Quantitativi massimi di talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico
Sostanze Limite massimo μg/kg
2-amino-3,4,8-trimetilimidazo [4,5-f] chinossa- 50
lina (4,8-DiMeIQx)
2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b] piridina 50
(PhIP)