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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 L’USAV stabilisce tenori massimi per i seguenti contaminanti:
a. per il nitrato nell’allegato 1;
b. per le micotossine nell’allegato 2;
c. per metalli e metalloidi nell’allegato 3;
d. per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) nell’allegato 4;
e. per le diossine e i PCB nell’allegato 5;
f. per gli idrocarburi policiclici aromatici nell’allegato 6;
g. per la melamina e i suoi analoghi strutturali nell’allegato 7;
h. per le tossine vegetali naturali nell’allegato 8;
i. per ulteriori contaminanti nell’allegato 9.
Art. 3 Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte
1 Per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte da più di un ingrediente, occorre determinare i tenori massimi stabiliti nel rispetto dei seguenti criteri:
a. modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b. modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c. le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d. il limite analitico di quantificazione.
2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, occorre comunicare e motivare all’autorità esecutiva competente i fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione oppure alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte in questione.
3 Se il fattore di concentrazione o diluizione non viene comunicato o se l’autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l’autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili e tenendo conto della salute pubblica.
4 I capoversi 1–3 si applicano a condizione che gli allegati 1–9 non stabiliscano tenori massimi specifici per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte.
Art. 4 Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione
1 Le derrate alimentari che contengono contaminanti menzionati negli allegati 1–9 in misura superiore ai tenori massimi ivi stabiliti non possono essere né immesse sul mercato né utilizzate come ingredienti alimentari.
2 Le derrate alimentari conformi ai tenori massimi stabiliti negli allegati 1–9 non possono essere miscelate con derrate alimentari che superano tali tenori massimi.