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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Inoltre, nel caso in cui il prodotto cosmetico presenti rischi per la salute umana, chiunque fabbrica, importa e distribuisce prodotti cosmetici ne informano immediatamente la competente autorità d’esecuzione, fornendo precisazioni, in particolare sulle disposizioni che non soddisfa il prodotto e su tutte le misure correttive adottate.

3 Il distributore che ha motivo di credere che un prodotto cosmetico non sia conforme alla presente ordinanza non può immettere il prodotto sul mercato fino a quando quest’ultimo non sia stato reso conforme.

Art. 16 Tracciabilità

1 Il fabbricante, l'importatore e il distributore comunicano all’autorità d’esecuzione, su sua domanda, a chi ha consegnato il prodotto cosmetico.

2 Il distributore comunica all’autorità d’esecuzione, su sua domanda, da chi ha ricevuto il prodotto cosmetico.

3 In virtù dell’articolo 79 capoverso 4 ODerr, il fabbricante, l'importatore e il distributore devono potere presentare le informazioni all’autorità d’esecuzione per un periodo di tre anni a partire dalla data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato per la prima volta nel caso del fabbricante e, nel caso dell’importatore e del distributore, a partire dalla data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato loro consegnato.

Art. 17 Collaborazione con l’autorità competente

Il fabbricante, l'importatore e il distributore:

a. comunicano all’autorità d’esecuzione, su domanda di quest’ultima, tutte le informazioni e tutti i documenti necessari, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, per dimostrare che il prodotto cosmetico soddisfa le disposizioni della presente ordinanza;

b. cooperano, su domanda della stessa autorità, a qualsiasi misura presa per eliminare i rischi derivanti dal prodotto cosmetico che ha immesso sul mercato.

Sezione 9 Adeguamenti degli allegati

Art. 18

L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.