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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. nome, numero di codice della composizione e identità del fornitore nel caso di composizioni odoranti e aromatiche;
d. dati relativi agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico.
Sezione 6 Fabbricazione e igiene
Art. 12 Requisiti generali
1 I cosmetici devono essere fabbricati in modo da soddisfare le condizioni igieniche e di pulizia al fine di garantire la protezione della salute umana.
2 I cosmetici devono rispettare i valori limite dei microorganismi di cui all’allegato 13.
Art. 13 Buona prassi di fabbricazione
1 La fabbricazione dei cosmetici rispetta la buona prassi di fabbricazione.
2 Qualora la fabbricazione dei prodotti cosmetici avvenga in conformità delle pertinenti norme relative alla buona prassi di fabbricazione di cui all’allegato 12, si presume il rispetto della buona prassi di fabbricazione.
Sezione 7 Notifica degli effetti indesiderabili gravi
Art. 14
In caso di effetti indesiderabili gravi, tramite i moduli previsti a tale scopo, all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) devono essere notificate senza indugio le informazioni seguenti:
a. tutti gli effetti indesiderabili gravi noti;
b. il nome del prodotto cosmetico interessato;
c. le misure correttive prese ove necessario.
Sezione 8 Controllo autonomo
Art. 15 Sorveglianza del prodotto
1 Il fabbricante, l'importatore e il distributore che hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico non sia conforme alla presente ordinanza adotta immediatamente le misure correttive necessarie affinché il prodotto risponda ai requisiti e, se necessario, lo ritira dal mercato o lo richiama.