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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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b. la dicitura «per uso alimentare», «per uso alimentare limitato», ovvero unʼindicazione più precisa in merito allʼuso alimentare previsto.

Art. 10 Caratterizzazione degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi

alimentari non immessi al consumo in forma originaria

1 Se gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non immessi al consumo vengono venduti singolarmente o in commistione con altri enzimi alimentari o preparati di enzimi alimentari ovvero con altri ingredienti, la confezione o il contenitore deve esibire, oltre alle indicazioni di cui allʼarticolo 3 capoverso 1 lettere e–g, k e p OID8, anche le seguenti informazioni:

a. la denominazione dei singoli enzimi alimentari, una denominazione commerciale che contenga la denominazione dei singoli enzimi alimentari o, in assenza di tale denominazione, la denominazione generalmente accettata in base alla nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare9;

b. la dicitura «per uso alimentare», «per uso alimentare limitato», ovvero unʼindicazione più precisa in merito allʼuso alimentare previsto;

c. la concentrazione massima dei singoli componenti o dei singoli gruppi di componenti che sono soggetti a una limitazione quantitativa nelle derrate alimentari; se la concentrazione massima vale per un gruppo di componenti che vengono utilizzati singolarmente o insieme, la percentuale comune può essere indicata come un unico valore; la limitazione quantitativa va espressa in cifre o «secondo la buona prassi di fabbricazione».

d. indicazioni adeguate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all'acquirente di rispettare le disposizioni in materia di enzimi alimentari;

e. le attività degli enzimi alimentari;

f. un elenco di tutti gli ingredienti e componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale;

g. eventualmente indicazioni di cui all'articolo 11 OID in merito agli enzimi alimentari o ad altre sostanze cui si fa riferimento nel presente articolo.

2 È sufficiente che le informazioni di cui al capoverso 1 lettere c, d ed f e di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere f, g, k, e p OID siano riportate solamente nei documenti di accompagnamento della merce da esibire allʼatto della consegna, purché sulla confezione o sul contenitore del prodotto in questione sia riportata in un punto ben visibile la menzione «non destinato alla vendita al dettaglio».

7 La nomenclatura è reperibile in Internet presso l'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) all'indirizzo www.iubmb.org.

8 RS ...

9 La nomenclatura è reperibile in Internet presso l'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) all'indirizzo www.iubmb.org.