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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 5 Trattamento delle derrate alimentari di origine animale con procedi-
menti di decontaminazione superficiale
b. Per trattare le derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile sono ammessi i procedimenti di cui all'allegato 4.
Art. 6 Caratterizzazione
Le derrate alimentari che sono state trattate con un procedimento atto a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica devono recarne menzione ai sensi dell'allegato 2 parte A numero 1 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OIDerr) del ...5.
Sezione 3 Enzimi e solventi da estrazione
Art. 7 Presupposti per l'uso di enzimi
1 Gli enzimi alimentari possono essere immessi sul mercato e aggiunti alle derrate alimentari come tali secondo la buona prassi di fabbricazione.
2 Essi possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:
a. l'enzima non presenta pericoli per la salute dei consumatori nella quantità proposta e sulla base dei dati scientifici noti;
b. per l'uso dell'enzima è presente una sufficiente necessità tecnologica;
c. l'uso dell'enzima non inganna i consumatori, in particolare per quanto riguarda la freschezza, la qualità e le caratteristiche degli ingredienti utilizzati nonché la genuinità, il procedimento di fabbricazione o il valore nutritivo del prodotto.
Art. 8 Presupposti per l'uso di enzimi
Le sostanze elencate nell'allegato 1 possono essere utilizzate come solventi da estrazione nella fabbricazione di derrate alimentari o di loro ingredienti secondo le condizioni di impiego indicate in detto allegato e tenendo conto delle quantità massime di residui.
Art. 9 Presupposti per l'uso di enzimi
Se gli enzimi alimentari o preparati di enzimi alimentari sono consegnati come tali ai consumatori, sull'imballaggio o sull'etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 OID 6, anche le seguenti informazioni:
a. la denominazione dei singoli enzimi alimentari o, in assenza di tale denominazione, la denominazione generalmente accettata in base alla nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare7;
5 RS ...
6 RS ...