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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 2: Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica
Art. 3 Disposizioni comuni
1 Il responsabile di un’azienda alimentare deve garantire che durante l'applicazione di trattamenti e procedimenti tecnologici atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica:
a. le derrate alimentari sottoposte a questi trattamenti rimangano ineccepibili per la salute; e
b. la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari siano modificate il meno possibile.
2 L'applicazione dei procedimenti e dei trattamenti deve essere integrata nell'ambito del controllo autonomo nella buona prassi di fabbricazione (BPF) e nelle procedure del protocollo di analisi dei pericoli e controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema HACCP).
3 Per l'applicazione di procedimenti e trattamenti si applicano le condizioni di impiego di cui all'allegato 2.
Art. 4 Irradiazione di derrate alimentari
1 Le derrate alimentari e gli ingredienti possono essere irradiati secondo le prescrizioni dell'allegato 3 a condizioni che il trattamento con radiazioni ionizzanti serva per uno degli scopi seguenti:
a. ridurre i microorganismi patogeni;
b. ridurre il deterioramento delle derrate alimentari ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo i microorganismi che ne sono responsabili;
c. ridurre le perdite di derrate alimentari per maturazione, crescita o germinazione precoci;
d. disinfestare le derrate alimentari dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.
2 Non è considerato trattamento con radiazioni ionizzanti l’irradiazione di derrate alimentari mediante apparecchi di misurazione o di verifica se:
a. la dose assorbita non supera:
1. 0,01 Gy nel caso di apparecchi di verifica a neutroni,
2. 0,5 Gy nel caso di altri apparecchi; e
b. l’energia massima della radiazione non supera:
1. 10 MeV nel caso dei raggi X,
2. 14 MeV nel caso dei neutroni,
3. 5 MeV negli altri casi.