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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 2: Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica

Art. 3 Disposizioni comuni

1 Il responsabile di un’azienda alimentare deve garantire che durante l'applicazione di trattamenti e procedimenti tecnologici atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica:

a. le derrate alimentari sottoposte a questi trattamenti rimangano ineccepibili per la salute; e

b. la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari siano modificate il meno possibile.

2 L'applicazione dei procedimenti e dei trattamenti deve essere integrata nell'ambito del controllo autonomo nella buona prassi di fabbricazione (BPF) e nelle procedure del protocollo di analisi dei pericoli e controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema HACCP).

3 Per l'applicazione di procedimenti e trattamenti si applicano le condizioni di impiego di cui all'allegato 2.

Art. 4 Irradiazione di derrate alimentari

1 Le derrate alimentari e gli ingredienti possono essere irradiati secondo le prescrizioni dell'allegato 3 a condizioni che il trattamento con radiazioni ionizzanti serva per uno degli scopi seguenti:

a. ridurre i microorganismi patogeni;

b. ridurre il deterioramento delle derrate alimentari ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo i microorganismi che ne sono responsabili;

c. ridurre le perdite di derrate alimentari per maturazione, crescita o germinazione precoci;

d. disinfestare le derrate alimentari dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.

2 Non è considerato trattamento con radiazioni ionizzanti l’irradiazione di derrate alimentari mediante apparecchi di misurazione o di verifica se:

a. la dose assorbita non supera:

1. 0,01 Gy nel caso di apparecchi di verifica a neutroni,

2. 0,5 Gy nel caso di altri apparecchi; e

b. l’energia massima della radiazione non supera:

1. 10 MeV nel caso dei raggi X,

2. 14 MeV nel caso dei neutroni,

3. 5 MeV negli altri casi.