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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.

4 L’USAV informa le autorità di esecuzione cantonali sulle autorizzazioni rilasciate. Tiene un elenco in Internet di queste autorizzazioni.

Art. 49 Processo di riciclo della plastica: condizioni per il rilascio

dell’autorizzazione

1 Un processo di riciclo della plastica è autorizzato dall’USAV se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a. la qualità dell’input di materia plastica garantisce che il prodotto finale soddisfi i requisiti di cui all’articolo 47;

b. l’input di materia plastica proviene da materiali e oggetti che soddisfano i requisiti relativi al contatto con le derrate alimentari;

c. l’input di materia plastica proviene da un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata che garantisca l’assenza di contaminazione. Oppure è dimostrato mediante metodi scientifici appropriati che il processo di riciclo della plastica è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione dell’input di materia plastica a una concentrazione che non rappresenti un rischio per la salute umana;

d. la qualità della plastica riutilizzata è caratterizzata in base a criteri prestabiliti che garantiscono la conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata con l’articolo 47;

e. le condizioni di impiego della plastica riciclata sono stabilite in modo da garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riutilizzata siano conformi alle disposizioni dell’articolo 47;

f. nel processo di riciclo della plastica viene utilizzato un sistema di garanzia della qualità adeguato.

2 Il DFI fissa i requisiti per il sistema di garanzia della qualità.

Art. 50 Processo di riciclo della plastica: documenti relativi alla domanda e

contenuto dell’autorizzazione

Il DFI disciplina:

a. quali documenti devono essere allegati alle domande di autorizzazione;

b. il contenuto di un’autorizzazione.

Sezione 3: Prodotti cosmetici

Art. 51 Definizione

1 Per prodotti cosmetici s’intendono le sostanze o i preparati destinati a essere applicati su determinate superfici esterne del corpo umano, quali epidermide, sistema