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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 9: Consegna di bevande alcoliche
Art. 41
1 Le bevande alcoliche devono essere messe in vendita in modo da poterle distinguere dalle bevande analcoliche.
2 Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben visibile sul quale, in caratteri chiari e leggibili, si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a bambini e giovani. Vi si deve menzionare l’età minima per la consegna secondo la legislazione sulle derrate alimentari sull’alcool.
3 Ogni pubblicità di bevande alcoliche rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni è vietata. È segnatamente vietata la pubblicità:
a. in luoghi e manifestazioni frequentati soprattutto da giovani;
b. in pubblicazioni che si rivolgono soprattutto ai giovani;
c. su oggetti utilizzati soprattutto da giovani;
d. su oggetti consegnati gratuitamente a giovani.
4 Le bevande alcoliche non possono essere corredate da indicazioni o immagini indirizzate specificatamente a giovani al di sotto dei 18 anni, oppure avere un aspetto a loro direttamente ispirato.
Sezione 10: Offerte con l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 42
1 Se le derrate alimentari, le materie prime, i prodotti intermedi e i semilavorati sono offerti tramite l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, i consumatori devono disporre delle stesse informazioni messe a disposizione al momento della consegna in loco. A tale riguardo si applica quanto segue:
a. al momento dell’offerta della merce, tutte le indicazioni da apportare in applicazione della presente ordinanza devono essere messe a disposizione gratuitamente e figurare sul supporto del negozio di vendita a distanza o tramite altri mezzi appropriati che devono essere indicati in modo esatto; fa eccezione la data di conservazione;
b. al momento della consegna della merce devono essere disponibili tutte le indicazioni da apportare in applicazione della presente ordinanza.
2 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle derrate alimentari offerte in vendita in distributori automatici o in impianti automatizzati.