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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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pilifero e capelli, unghie, labbra e organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto o correggere gli odori corporei oppure proteggerli o mantenerli in buono stato.

2 Le sostanze o i preparati destinati a essere assunti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano non sono considerati prodotti cosmetici.

Art. 52 Requisiti

Il DFI disciplina:

a. le sostanze ammissibili;

b. le condizioni di applicazione;

c. i requisiti di purezza per le sostanze.

Art. 53 Imballaggi per cosmetici

Gli imballaggi per cosmetici possono cedere a questi prodotti solo sostanze in quantità che siano innocue per la salute e tecnicamente inevitabili e che non causino una modifica della composizione o delle proprietà organolettiche dei cosmetici.

Art. 54 Buona prassi di fabbricazione

1 Nella fabbricazione di prodotti cosmetici occorre rispettare la buona prassi di fabbricazione.

2 Il DFI può emanare disposizioni sulla buona prassi di fabbricazione.

Art. 55 Valutazione della sicurezza

1 Nell’ambito del controllo autonomo occorre effettuare una valutazione della sicurezza e redigere un rapporto sulla sicurezza.

2 Il DFI disciplina i dettagli della valutazione sulla sicurezza.

Art. 56 Pubblicità

Il DFI disciplina:

a. i limiti dell’ammissibilità della pubblicità;

b. quali criteri devono soddisfare la pubblicità sui prodotti cosmetici e la distribuzione di informazioni su di essi.

Art. 57 Notifica di effetti indesiderabili gravi

Se in relazione a un prodotto cosmetico compaiono effetti indesiderabili gravi, occorre immediatamente informarne l’USAV.