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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 43 Divieto
Sono vietati gli oggetti d’uso che, a causa della loro forma, del loro odore, del loro aspetto, della loro presentazione, della loro etichettatura, del loro volume o della loro dimensione potrebbero verosimilmente essere confusi con derrate alimentari, soprattutto dai bambini, e quindi essere messi in bocca e mettere in pericolo la salute.
Art. 44 Impiego di prodotti biocidi in relazione agli oggetti d’uso
1 Gli oggetti d’uso possono essere trattati unicamente con biocidi e a essi possono essere aggiunti intenzionalmente solo i biocidi i cui principi attivi devono figurare nell’elenco di cui all’allegato 1 o 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200527 (OBioc) per l’uso corrispondente. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 30–31b e 62c OBioc.
2 Per i prodotti cosmetici e per i giocattoli il DFI stabilisce restrizioni più severe.
Art. 45 Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio
1 Per poter essere consegnati ai consumatori, determinati oggetti d’uso devono presentare informazioni pertinenti sui pericoli derivanti dal prodotto nella durata di impiego normale o ragionevolmente prevedibile e che non sono immediatamente riconoscibili senza le relative avvertenze.
2 Le indicazioni sugli oggetti d’uso devono essere apposte:
a. in un punto ben visibile;
b. con caratteri facilmente leggibili e indelebili;
c. in almeno una lingua ufficiale; le avvertenze devono essere redatte in tutte le lingue ufficiali del luogo in cui si immette sul mercato l’oggetto d’uso.
3 Sono vietate le indicazioni di ogni genere che attribuiscono a oggetti d’uso proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia (p. es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione disinfettante o antinfiammatoria).
4 Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria che possono essere scientificamente dimostrate.
5 Il DFI disciplina:
a. i dettagli della caratterizzazione di oggetti d’uso nonché i limiti dell’ammissibilità della pubblicità per questi ultimi;
b. le modalità di configurazione e di apposizione delle indicazioni;
c. i requisiti di presentazione e di imballaggio.
27 RS 813.12