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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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b. nel caso di una derrata alimentare composta: la provenienza dell’animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare nel caso della carne e del pesce, se deve essere indicato secondo le disposizioni emanate dal DFI sull’indicazione della provenienza degli ingredienti caratterizzanti una derrata alimentare preimballata;

c. le derrate alimentari o gli ingredienti potenzialmente allergenici (art. 35 cpv. 1 lett. c);

d. l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti tecnologici particolari nella fabbricazione (art. 35 cpv. 1 lett. h).

3 Le aziende di ristorazione collettiva sono strutture di ogni tipo come ristoranti, mense, scuole, ospedali oppure aziende di catering nonché veicoli o bancarelle fisse o mobili in cui, nell’ambito di un’attività commerciale, sono preparate derrate alimentari destinate al consumo immediato da parte dei consumatori.

4 Il DFI disciplina in dettaglio le modalità delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2. Può stabilire che per la carne e il pesce siano necessarie ulteriori informazioni scritte.

Art. 39 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati

Chiunque consegna materie prime, prodotti intermedi o semilavorati deve provvedere affinché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di informazione sulle derrate alimentari prodotte con gli stessi.

Art. 40 Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti

1 La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche e fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.

2 Sono vietati la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nel commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

3 È vietato distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente del sistema sanitario, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali al pubblico o alle donne incinte, alle madri e ai membri delle loro famiglie.