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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Capitolo 3: Controllo in materia di importazione, transito ed esportazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 18 Autorità competente
1 L’amministrazione federale delle dogane (AFD) effettua i controlli necessari su derrate alimentari, oggetti d'uso, materie prime, prodotti intermedi, prodotti semilavorati, prodotti di base e sostanze destinate alla produzione di derrate alimentari che sono importate, in transito o esportate.
2 In tale attività, può coinvolgere le competenti autorità cantonali di esecuzione.
3 In casi particolari, segnatamente quando l'ispezione delle derrate alimentari o degli oggetti d'uso necessita di analisi di laboratorio o solleva questioni complesse, l'AFD e il servizio veterinario di frontiera possono delegare alle autorità cantonali di esecuzione la loro attività di controllo, compreso il prelievo di campioni. Spetta quindi all'autorità cantonale di esecuzione la decisione definitiva e il prelievo degli emolumenti.
Art. 19 Controlli da effettuare
I controlli ufficiali devono includere almeno:
a. un controllo sistematico dei documenti;
b. una verifica visiva per campionatura della conformità dei certificati di accompagnamento e di altri documenti con la caratterizzazione e il contenuto della partita;
c. eventualmente un controllo della merce.
Art. 20 Notifica
L'AFD può notificare l'importazione e l'esportazione di merci ai competenti organi cantonali di esecuzione.
Art. 21 Informazioni
Su richiesta, in correlazione con lo sdoganamento, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all'USAV i dati necessari all'esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 2: Importazione
Art. 22 Attività di controllo
Il controllo ufficiale al momento dell'importazione delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso deve includere, oltre ai controlli di cui all'articolo 19, un esame siste-