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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Capitolo 3: Controllo in materia di importazione, transito ed esportazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 18 Autorità competente

1 L’amministrazione federale delle dogane (AFD) effettua i controlli necessari su derrate alimentari, oggetti d'uso, materie prime, prodotti intermedi, prodotti semilavorati, prodotti di base e sostanze destinate alla produzione di derrate alimentari che sono importate, in transito o esportate.

2 In tale attività, può coinvolgere le competenti autorità cantonali di esecuzione.

3 In casi particolari, segnatamente quando l'ispezione delle derrate alimentari o degli oggetti d'uso necessita di analisi di laboratorio o solleva questioni complesse, l'AFD e il servizio veterinario di frontiera possono delegare alle autorità cantonali di esecuzione la loro attività di controllo, compreso il prelievo di campioni. Spetta quindi all'autorità cantonale di esecuzione la decisione definitiva e il prelievo degli emolumenti.

Art. 19 Controlli da effettuare

I controlli ufficiali devono includere almeno:

a. un controllo sistematico dei documenti;

b. una verifica visiva per campionatura della conformità dei certificati di accompagnamento e di altri documenti con la caratterizzazione e il contenuto della partita;

c. eventualmente un controllo della merce.

Art. 20 Notifica

L'AFD può notificare l'importazione e l'esportazione di merci ai competenti organi cantonali di esecuzione.

Art. 21 Informazioni

Su richiesta, in correlazione con lo sdoganamento, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all'USAV i dati necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 2: Importazione

Art. 22 Attività di controllo

Il controllo ufficiale al momento dell'importazione delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso deve includere, oltre ai controlli di cui all'articolo 19, un esame siste-