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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 26 Misure

1 L’AFD può:

a. inviare le merci contestate, per un esame approfondito, alla competente autorità cantonale di esecuzione; a tale scopo, sollecita per scritto le persone soggette all'obbligo della denuncia secondo il diritto doganale a condurre le merci, a loro spese e a loro rischio e pericolo, entro un termine determinato, all'autorità cantonale designata, senza modificarle;

b. respingere le merci contestate se:

1. le lacune accertate non possono essere eliminate; e

2. tali merci non sono nocive alla salute.

c. confiscare le merci se ciò si rivela necessario per proteggere i consumatori e se:

1. tali merci sono state contestate;

2. vi è un sospetto fondato che le merci in questione non soddisfino le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari o gli oggetti d'uso; oppure

3. le merci sono state respinte ma non allontanate entro il termine fissato dall'ufficio doganale.

d. adottare altri provvedimenti secondo l'articolo 35 LDerr su incarico delle competenti autorità cantonali di esecuzione.

2 Se le merci contestate sono trasmesse per un controllo approfondito alla competente autorità cantonale di esecuzione, quest'ultima decide in merito a:

a. ulteriori provvedimenti da adottare secondo gli articoli 34-37 LDerr;

b. l'ammontare degli emolumenti.

Art. 27 Divieto d'importazione

L'AFD esegue i divieti d'importazione emanati dal DFI.

Art. 28 Mancanza di documenti di accompagnamento

1 All'atto dello sdoganamento, l'AFD verifica i documenti di accompagnamento richiesti in conformità all’articolo 83 ODerr18.

2 Le spedizioni prive, all'atto dell'importazione, dei documenti di accompagnamento richiesti in conformità all’articolo 83 ODerr potranno essere respinte alla frontiera, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b.

18 RS 817.02