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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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alimentari trasformate e composte che ne contengono, originarie o provenienti da determinati Paesi.

2 L'USAV può stabilire frequenze diverse di controllo rispetto a quelle di cui agli allegati 1 e 3 se le derrate alimentari sono accompagnate da un attestato di conformità ai sensi dell'articolo 83 ODerr19.

Art. 34 Controlli ufficiali rafforzati ai PCD

1 L'USAV, per quanto riguarda i controlli eseguiti negli aeroporti di Ginevra e Zurigo, o la competente autorità cantonale di esecuzione, per quanto riguarda i controlli eseguiti negli altri PCD, effettua quanto prima:

a. controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo al PCD, salvo circostanze eccezionali inevitabili;

b. controlli d’identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata negli allegati 1 e 3, in modo da non permettere agli operatori del settore alimentare o ai loro rappresentanti di prevedere quale determinata partita sarà sottoposta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere resi noti non appena tecnicamente possibile.

2 L’USAV può delegare all'autorità cantonale di esecuzione il compito di eseguire l'analisi di laboratorio delle merci di cui sono stati prelevati dei campioni.

3 Al termine dei controlli di cui al capoverso 1, l’autorità competente:

a. completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata;

b. allega i risultati del controllo;

c. fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato.

4 L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

5 L’autorità competente in conformità al capoverso 1 può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente in conformità al capoverso 1 notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

65 Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

7 L’USAV coordina i controlli eseguiti nei PCD tenendo conto delle frequenze di cui agli allegati 1 e 3

19 RS 817.02