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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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8 L'USAV o la competente autorità cantonale di esecuzione possono adottare tutte le misure di cui all'articolo 26.
Art. 35 Requisiti minimi per i PCD
I PCD devono disporre di:
a. sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;
b. strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;
c. attrezzature adeguate per effettuare la campionatura ai fini dell’analisi;
;
d. un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi e la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.
Art. 36 Codificazione della partita
1 Ogni partita di derrate alimentari è identificata mediante un codice.
2 Questo codice figura anche sui risultati di campionatura e analisi e sul certificato sanitario.
3 Ogni singola confezione o altra forma d'imballaggio della partita è identificata da questo codice.
Art. 37 Frazionamento delle partite
1 Le partite non vengono frazionate fino al completamento dei controlli di cui all'articolo 34 e del documento comune di entrata da parte della competente autorità di esecuzione.
2 In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino al rilascio definitivo.
Art. 38 Rilascio definitivo delle partite
Il rilascio definitivo delle partite avviene solo se sono stati eseguiti tutti i controlli di cui all'articolo 34 e se è stato reso noto l'esito positivo dei controlli fisici.