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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Titolo 3 Campionatura e metodi di analisi

Capitolo 1 Requisiti dei laboratori

Art. 39

1 I laboratori ufficiali, i laboratori di riferimento e i laboratori privati incaricati delle analisi ufficiali devono essere valutati, accreditati e gestiti secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»20.

2 L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova sono disciplinati dall’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione21.

Art. 2 Prelievo di campioni

Art. 40 Competenza

I campioni sono prelevati dai competenti organi di controllo.

Art. 41 Prelievo di campioni

Gli organi di controllo competenti possono prelevare campioni da:

a. derrate alimentari (prodotti intermedi, semilavorati e finiti);

b. materie prime;

c. prodotti di base (animali, vegetali, minerali e acqua potabile) e prodotti utilizzati per fabbricarli;

d. additivi e coadiuvanti tecnologici;

e. oggetti d’uso;

f. locali e impianti (veicoli, apparecchi, equipaggiamenti ecc.);

g. terreni utilizzati a scopi agricoli.

Art. 42 Esecuzione della campionatura

1 Gli organi di controllo possono prelevare un campione singolo o diversi campioni secondo un piano di campionatura.

2 La campionatura avviene prelevando una certa quantità di derrata alimentare oppure di una sostanza (anche dall’ambiente) importante per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di derrate alimentari. Mediante un’analisi si controlla se le disposizioni pertinenti sono rispettate.

20Il testo di questa norma può essere richiesto presso l'Associazione svizzera di normalizza-

zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch).

21 RS 946.512