Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 62Fedlex · Progetto
Titolo 3 Campionatura e metodi di analisi
Capitolo 1 Requisiti dei laboratori
Art. 39
1 I laboratori ufficiali, i laboratori di riferimento e i laboratori privati incaricati delle analisi ufficiali devono essere valutati, accreditati e gestiti secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»20.
2 L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova sono disciplinati dall’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione21.
Art. 2 Prelievo di campioni
Art. 40 Competenza
I campioni sono prelevati dai competenti organi di controllo.
Art. 41 Prelievo di campioni
Gli organi di controllo competenti possono prelevare campioni da:
a. derrate alimentari (prodotti intermedi, semilavorati e finiti);
b. materie prime;
c. prodotti di base (animali, vegetali, minerali e acqua potabile) e prodotti utilizzati per fabbricarli;
d. additivi e coadiuvanti tecnologici;
e. oggetti d’uso;
f. locali e impianti (veicoli, apparecchi, equipaggiamenti ecc.);
g. terreni utilizzati a scopi agricoli.
Art. 42 Esecuzione della campionatura
1 Gli organi di controllo possono prelevare un campione singolo o diversi campioni secondo un piano di campionatura.
2 La campionatura avviene prelevando una certa quantità di derrata alimentare oppure di una sostanza (anche dall’ambiente) importante per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di derrate alimentari. Mediante un’analisi si controlla se le disposizioni pertinenti sono rispettate.
20Il testo di questa norma può essere richiesto presso l'Associazione svizzera di normalizza-
zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch).