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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 32 Sostanze autorizzate

1 I materiali e gli oggetti di silicone possono essere fabbricati unicamente a partire dalle sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 2 e 9, nelle condizioni ivi previste.

2 Sono autorizzati anche i sali (compresi i sali doppi e i sali acidi) di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati; la denominazione «acido/i di…, sale/i di...» compare nell'elenco quando il/gli acido/i libero/i non è/sono menzionato/i. In questi casi, il significato di «sali» è «sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco».

Sezione 12 Inchiostri per imballaggi

Art. 33 Campo di applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano agli inchiostri per imballaggi in quanto parte specifica dei materiali e degli oggetti.

2 Non sono applicabili se:

a. lo strato di inchiostro per imballaggi è in contatto diretto con le derrate alimentari;

b. la natura dei materiali e oggetti rende impossibile la migrazione delle sostanze degli inchiostri per imballaggi nelle derrate alimentari;

c. la maculazione delle sostanze o il loro trasferimento mediante una fase gassosa possono essere esclusi.

Art. 34 Definizioni

1 Gli inchiostri per imballaggi sono preparati di inchiostro e vernice di stampa destinate a essere stampati sulla superficie dei materiali e degli oggetti che non entra in contatto diretto con le derrate alimentari.

2 Sono fabbricati a partire da sostanze come leganti, coloranti, pigmenti, plastificanti, solventi, essiccativi nonché altri additivi e sono applicati sui materiali e oggetti con un adeguato procedimento di stampa o verniciatura.

3 Nel loro stato finale gli strati di inchiostro per imballaggi sono costituiti da fini pellicole di inchiostro o di vernice di stampa essiccate o indurite sulla superficie dei materiali e degli oggetti.

Art. 35 Sostanze autorizzate

1 Gli inchiostri per imballaggi possono essere fabbricati soltanto con le sostanze menzionate negli allegati 2 e 10 e rispettando le condizioni ivi stabilite.

2 Sono autorizzati anche i sali (compresi i sali doppi e i sali acidi) di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio