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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati; la denominazione «acido/i di…, sale/i di...» compare nell'elenco quando il/gli acido/i libero/i non è/sono menzionato/i. In questi casi, il significato di «sali» è «sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco».

Sezione 13 Materiali e oggetti attivi e intelligenti

Art. 36 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a. materiali e oggetti attivi: materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni delle derrate alimentari confezionate. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nella derrata alimentare confezionata o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi; non sono considerati attivi i materiali e gli oggetti tradizionalmente utilizzati per rilasciare componenti naturali in determinate derrate alimentari (p. es. le botti di legno);

b. materiali e oggetti intelligenti: materiali e oggetti che controllano le condizioni della derrata alimentare confezionata o del suo ambiente;

c. componente: sostanza singola o la combinazione di varie sostanze che svolgono la funzione attiva e/o intelligente del materiale od oggetto, compresi i prodotti della reazione in situ di tali sostanze; la definizione non comprende le parti passive, come il materiale al quale le sostanze sono aggiunte o incorporate;

d. materiali e oggetti attivi rilascianti: materiali e oggetti attivi i quali, per concezione, incorporano deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nei o sulle derrate alimentari confezionate o nell'ambiente delle derrate alimentari;

e. sostanze attive rilasciate: sostanze destinate a essere rilasciate dai materiali e oggetti attivi rilascianti nelle o sulle derrate alimentari confezionate o nell'ambiente delle derrate alimentari e che svolgono una funzione in tali derrate.

Art. 37 Requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti attivi

1 Nei componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere utilizzate soltanto le seguenti sostanze:

a. le sostanze che rientrano nel campo di applicazione di disposizioni applicabili alle derrate alimentari;

b. le sostanze attive aggiunte o incorporate con tecniche quali l'innesto o l'immobilizzazione;

c. le sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con le derrate alimentari o con l'ambiente delle derrate alimentari e sono separati da