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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 7 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

2 Il veterinario ufficiale può:

b. imporre condizioni per l’utilizzazione della carne di animali infortunati e macellati fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina;

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva

1 I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:

Art. 10 cpv. 1 lett. c

1 Un’analisi microbiologica delle carni deve essere ordinata se a causa di insudiciamenti o di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo, segnatamente in caso di:

c. eviscerazione degli animali avvenuta 45 minuti dopo lo stordimento e l’uccisione o non eseguita a regola d’arte;

Art. 11 lett. e

Occorre utilizzare i seguenti moduli:

e. certificati riguardanti il controllo della selvaggina cacciata secondo l’allegato 14 numeri 1-3.

II

1 L’allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 1, 3, 5-7 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 3 marzo 19954 sulla pesatura degli animali macellati è abrogata.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ….

…. Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

4 RU 1995 1739, 2010 5511