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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 7 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b
2 Il veterinario ufficiale può:
b. imporre condizioni per l’utilizzazione della carne di animali infortunati e macellati fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina;
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva
1 I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
Art. 10 cpv. 1 lett. c
1 Un’analisi microbiologica delle carni deve essere ordinata se a causa di insudiciamenti o di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo, segnatamente in caso di:
c. eviscerazione degli animali avvenuta 45 minuti dopo lo stordimento e l’uccisione o non eseguita a regola d’arte;
Art. 11 lett. e
Occorre utilizzare i seguenti moduli:
e. certificati riguardanti il controllo della selvaggina cacciata secondo l’allegato 14 numeri 1-3.
II
1 L’allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 1, 3, 5-7 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 3 marzo 19954 sulla pesatura degli animali macellati è abrogata.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il ….
…. Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
4 RU 1995 1739, 2010 5511