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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 1 (art. 1)
Titolo
Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvag-
gina
N. 1 Titolo
Requisiti generali
N. 1.3 lett. d ed e
I locali devono essere illuminati con luce naturale o dotati di un’illuminazione artificiale. L’intensità luminosa minima dev’essere la seguente:
Lux
d. nei luoghi destinati al controllo delle carni540
e. nei luoghi destinati al controllo degli animali da macello, nel locale
di stabulazione sanitaria, nel locale frigorifero sanitario o in settori 220 corrispondenti
N. 1.9 cpv. 1 e 5
1 Per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale solidi e liquidi sono necessarie installazioni ineccepibili dal profilo igienico.
5 Nell’area del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina deve essere disponibile un luogo recintato per l’immagazzinamento temporaneo dei prodotti del metabolismo (letame, contenuti del rumine, dello stomaco e dell’intestino), se essi non sono evacuati giornalmente. Questo luogo deve essere concepito in modo tale che le carcasse e i prodotti della macellazione non subiscano influssi dannosi. Deve inoltre essere provvisto di una protezione contro gli uccelli e gli animali infestanti e di un drenaggio.
N. 2.2 cpv. 2
Abrogato
N. 3 cpv. 2 e 3
2 I locali di cui al capoverso 1 lettere b, c e d possono trovarsi anche fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
3 Nei nuovi locali di macellazione la superficie minima al suolo deve essere di almeno 25 m2. La distanza tra le pareti opposte deve essere di almeno 3,5 m. Ciò non si applica ai locali in cui si macellano esclusivamente volatili e conigli o si lavora la selvaggina cacciata e di allevamento.