Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 885Fedlex · Progetto

N. 5 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedescoN. 6

6 Esigenze particolari riguardanti gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

1 La ricezione e l’immagazzinamento della selvaggina non scuoiata o non spiumata nonché lo scuoiamento e la spiumatura avvengono in un locale separato. Il locale riservato all’immagazzinamento deve essere refrigerato.

2 Tale disposizione si applica anche alle aziende che non dispongono di un locale riservato alla macellazione.