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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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N. 5 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
Concerne soltanto il testo tedescoN. 6
6 Esigenze particolari riguardanti gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
1 La ricezione e l’immagazzinamento della selvaggina non scuoiata o non spiumata nonché lo scuoiamento e la spiumatura avvengono in un locale separato. Il locale riservato all’immagazzinamento deve essere refrigerato.
2 Tale disposizione si applica anche alle aziende che non dispongono di un locale riservato alla macellazione.