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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 3 (art. 3)
Titolo
Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvag-
gina
N. 2.4 cpv. 1 lett. b
1 È vietato:
b. abrogata
N. 3.2 Titolo
3.2 Selvaggina cacciata
N. 3.2.1 cpv. 1
1 Dopo l’abbattimento, la selvaggina cacciata deve essere dissanguata il più rapidamente possibile; stomaco e intestini vanno asportati. Nel caso di lepri e di selvaggina da penna, lo stomaco e gli intestini possono essere rimossi all’arrivo nel centro di lavorazione (macellazione), se ciò è possibile senza ritardi indebiti.
N. 3.2.2 titolo, cpv. 1, 3 frase introduttiva e 4
3.2.2 Controllo della selvaggina cacciata
1 La carcassa e i visceri, se sono stati asportati, devono essere controllati appena possibile dopo l’abbattimento. Al riguardo va tenuto debitamente conto delle caratteristiche anomale riscontrate prima dell’abbattimento o durante il controllo o che fanno sospettare una contaminazione ambientale.
3 La selvaggina cacciata deve essere trasferita allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina come segue:
4abrogato