Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 886Fedlex · Progetto

Allegato 3 (art. 3)

Titolo

Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvag-

gina

N. 2.4 cpv. 1 lett. b

1 È vietato:

b. abrogata

N. 3.2 Titolo

3.2 Selvaggina cacciata

N. 3.2.1 cpv. 1

1 Dopo l’abbattimento, la selvaggina cacciata deve essere dissanguata il più rapidamente possibile; stomaco e intestini vanno asportati. Nel caso di lepri e di selvaggina da penna, lo stomaco e gli intestini possono essere rimossi all’arrivo nel centro di lavorazione (macellazione), se ciò è possibile senza ritardi indebiti.

N. 3.2.2 titolo, cpv. 1, 3 frase introduttiva e 4

3.2.2 Controllo della selvaggina cacciata

1 La carcassa e i visceri, se sono stati asportati, devono essere controllati appena possibile dopo l’abbattimento. Al riguardo va tenuto debitamente conto delle caratteristiche anomale riscontrate prima dell’abbattimento o durante il controllo o che fanno sospettare una contaminazione ambientale.

3 La selvaggina cacciata deve essere trasferita allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina come segue:

4abrogato