Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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che questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia. Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza.

Teoricamente si potrebbe introdurre una disposizione specifica per l'impiego degli averi del 2° pilastro secondo cui qualsiasi loro utilizzo a fini diversi dalla previdenza per la vecchiaia va considerata come una rinuncia alla sostanza. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, l'assicurato dispone anche di altri risparmi oltre al capitale proveniente dal 2° pilastro. Di conseguenza, se il capitale previdenziale viene mischiato con i normali risparmi non è più possibile distinguere quale parte della sostanza sia stata utilizzata a quale fine. Una tale misura presupporrebbe dunque l'obbligo di versare il capitale del 2° pilastro su un conto separato, per evitare che esso si mischi ai normali risparmi e per garantire la documentazione sistematica del suo impiego. Questa disposizione sarebbe pertanto difficilmente attuabile. Nel quadro della presente revisione si propone dunque l'introduzione di una disposizione che disciplina in modo generale la questione della rinuncia alla sostanza senza tenere conto della provenienza della medesima.

2.1.3.2 Introduzione nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza

Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una controprestazione adeguata.

Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC, si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una controprestazione adeguata. Il limite proposto dall'avamprogetto per stabilire se la sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento della sostanza all'anno. Oltre questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.