Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
riscossione delle prestazioni di vecchiaia e a beneficiare delle relative deduzioni fiscali. Al fine di evitare qualsiasi operazione di ottimizzazione fiscale, queste persone saranno obbligate a riscuotere le loro prestazioni LPP sotto forma di rendita (art. 81b D-LPP). Inoltre, chiunque disponga di un avere di libero passaggio potrà riceverlo sotto forma di rendita vitalizia a partire dal raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 60a D-LPP)52.
Sempre nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, l'età minima in questione salirà, a parte qualche eccezione, da 58 a 62 anni, il che prolungherà la fase di protezione degli assicurati. Questi non potranno infatti più essere costretti ad anticipare il versamento del loro avere di vecchiaia prima dei 62 anni.
2.1.2 Ammontare delle franchigie sulla sostanza
2.1.2.1 Situazione iniziale e normativa vigente
Lo scopo delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI è quello di garantire la copertura del fabbisogno esistenziale delle persone che ricevono una prestazione di base dell'AVS o dell'AI e non riescono a provvedere da sole al proprio sostentamento. Gli assicurati che grazie alla loro sostanza possono provvedere del tutto o in parte al proprio sostentamento vanno quindi esclusi, del tutto o in parte, dal beneficio delle PC. Per il calcolo di queste ultime occorre pertanto tenere adeguatamente conto non soltanto dei redditi (rendite, redditi da lavoro ecc.) ma anche della sostanza. Per questa ragione, una parte della sostanza complessiva53 eccedente una determinata franchigia è computata annualmente quale reddito (il cosiddetto «computo (o erosione) della sostanza»). Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia la quota è pari a un decimo, per i beneficiari di una rendita d'invalidità a un quindicesimo54. La sostanza eccedente la franchigia determina pertanto una riduzione dell'importo delle PC, mentre quella al di sotto di essa non ha alcun influsso sul loro ammontare.
Dal 1992 al 2010 la franchigia sulla sostanza complessiva, che secondo il messaggio del 21 settembre 1964 a sostegno di un disegno di legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità era intesa come un «soldo di bisogno»55, ammontava a 25 000 franchi per le persone sole, a 40 000 franchi per i coniugi e a 15 000 franchi per i figli. Nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il legislatore ha aumentato le franchigie per le persone sole e per i coniugi, rispettivamente, a 37 500 e a 60 000 franchi.
Oltre alla franchigia sulla sostanza complessiva, è prevista anche una franchigia separata per gli immobili ad uso proprio. Questa è tesa a evitare che un assicurato si veda negare il diritto alle PC perché possiede un immobile di valore modesto che gli serve quale abitazione e non è più gravato da ipoteca o lo è solo in parte. Questa franchigia separata consente a un tale assicurato che non possiede alcuna riserva finanziaria di restare proprietario dell'abitazione e continuare quindi a vivere nel suo contesto sociale abituale. La franchigia per gli immobili ad uso proprio ammonta a 112 500 franchi in tutta la Svizzera. Nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, la franchigia per le coppie in cui uno dei coniugi vive in un
52 FF 2015 1; FF 2015 247
53 Si tratta della sostanza netta, ossia la sostanza lorda meno il totale dei debiti.
54 Nel caso delle persone che vivono in un istituto, il Cantone può aumentare il computo della sostanza fino a un quinto (art. 11 cpv. 2 LPC).
55 FF 1964 II 1786, in particolare pag. 1799.