Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.4.3 Ripercussioni finanziarie

La modifica proposta per il computo dei debiti ipotecari interesserà circa 3200 persone nel 2022 e consentirà alle PC di risparmiare oltre 7 milioni di franchi (Confederazione: ca. 5 mio.; Cantoni: ca. 3 mio.).

2.1.5 Attribuzione della sostanza dei coniugi

2.1.5.1 Situazione iniziale e normativa vigente

Secondo l'articolo 163 CC, ciascuno dei coniugi deve provvedere, nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Entrambi i coniugi sono tenuti a impiegare a tal fine il loro reddito ed eventualmente anche il loro patrimonio. Quest'obbligo di diritto civile prevale sulle PC. Per le coppie sposate si procede pertanto a un calcolo comune delle PC, in cui sono sempre computati il reddito e la sostanza di entrambi i coniugi60. I redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati per determinare un importo comune delle PC61. Per il computo della sostanza sono presi in considerazione tutti i beni di entrambi i coniugi.

In deroga a questo principio, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale la PC annua è calcolata separatamente per ogni coniuge62. In questo caso, le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono63, mentre i redditi computabili sono sommati e ripartiti per metà tra ciascuno dei coniugi64. Questa ripartizione vale anche per l'erosione della sostanza. Se dal calcolo delle PC risulta un'eccedenza di redditi per uno dei coniugi, essa non è computabile all'altro coniuge, nemmeno parzialmente. Di conseguenza, il coniuge che vive a casa non deve partecipare alle spese di soggiorno del coniuge che vive in un istituto.

Il calcolo separato delle PC per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale è stato introdotto per evitare casi di rigore65. Grazie a questa disposizione, infatti, il coniuge che vive a casa può utilizzare i suoi redditi esclusivamente per il proprio mantenimento e non deve partecipare alle spese di soggiorno in istituto dell'altro. Si evita così che il ricovero di quest'ultimo causi un netto peggioramento della situazione economica del coniuge che vive a casa o addirittura un suo ricorso alle PC.

60 Tranne se i coniugi vivono separati (cfr. art. 1 OPC-AVS/AI).

61 Art. 9 cpv. 2 LPC.

62 Art. 9 cpv. 3 LPC.

63 Le spese concernenti entrambi i coniugi sono computate per metà a ciascuno di essi (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

64 Le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale, gli assegni per grandi invalidi e il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà e sono imputati al coniuge al quale si riferiscono (art. 1b cpv. 4 e 5 OPC- AVS/AI).

65 Cfr. messaggio del 20 novembre 1996 concernente la 3a revisione delle PC (FF 1997 I 1085, in particolare pagg. 1093–94).