Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa, dato che il mancato guadagno non è frutto di una scelta volontaria. Come il reddito effettivo dell'attività lucrativa, anche quello ipotetico è computato solo per due terzi nel calcolo delle PC, previa deduzione di una franchigia di 1000 o 1500 franchi.
Computo di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa del coniuge non invalido
Dai coniugi non invalidi ci si aspetta che esercitino un'attività lucrativa. Anche nel loro caso sono computati per principio due terzi del reddito effettivo, previa deduzione della franchigia. Se il reddito effettivo è nettamente inferiore a quello che una persona con pari qualifiche potrebbe ottenere (reddito ipotetico dell'attività lucrativa), va computato quest'ultimo. Come nel caso degli assicurati parzialmente invalidi, se il coniuge non invalido può dimostrare che, per motivi a lui non imputabili, non gli è possibile conseguire un reddito dell'attività lucrativa, non va computato alcun reddito ipotetico. Nel calcolo delle PC, anche al coniuge non invalido sono computati soltanto due terzi del reddito ipotetico, previa deduzione di una franchigia di 1000 o 1500 franchi.
2.2.2.2 Effetti del computo privilegiato del reddito dell'attività lucrativa
Maggiore incentivo al lavoro ed effetto soglia in caso di conseguimento di un reddito effettivo dell'attività lucrativa
Dato che grazie alla franchigia e al computo dei soli due terzi del reddito dell'attività lucrativa il reddito liberamente disponibile aumenta, ai beneficiari di PC conviene lavorare. Il computo privilegiato può tuttavia produrre un effetto soglia, qualora l'aumento di salario causi una riduzione delle prestazioni pubbliche tale da far diminuire il reddito liberamente disponibile. Concretamente ciò significa che a causa del computo privilegiato del reddito dell'attività lucrativa può accadere che, dopo l'uscita dal sistema delle PC, una persona abbia un reddito mensile inferiore rispetto a quello che aveva quando beneficiava delle PC.
Minore incentivo al lavoro in caso di computo di un reddito ipotetico dell'attivi-
tà lucrativa
Dato che nel calcolo delle PC il computo privilegiato – ossia il computo solo per due terzi, previa deduzione di una franchigia – vale anche per il reddito ipotetico dell'attività lucrativa, agli assicurati in questione non viene computato l'intero reddito che dovrebbero poter conseguire. In questo sistema vi sono due contraddizioni. La prima è che si chiede all'assicurato di conseguire un certo reddito, ma poi se ne diminuisce l'importo, riducendo l'incentivo a esercitare pienamente l'attività lucrativa ragionevolmente esigibile. La seconda è che se, da un lato, con il computo privilegiato del reddito dell'attività lucrativa si vuole far sì che una persona esercitante un'attività lucrativa possa disporre liberamente di una parte del reddito conseguito, dall'altro questo obiettivo può essere raggiunto soltanto se è effettivamente conseguito un reddito; nel caso di un reddito ipotetico, il computo privilegiato non può produrre questo effetto.