Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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lucrativa. Per questi motivi il computo parziale del reddito dell'attività lucrativa del coniuge non invalido verrà mantenuto.

Computo del reddito dell'attività lucrativa delle persone parzialmente invalide

Nel caso delle persone parzialmente invalide si presuppone che queste siano in grado di conseguire un determinato reddito dell'attività lucrativa in funzione del loro grado d'invalidità (reddito minimo, cfr. n. 2.2.2.1). Il loro reddito effettivo è computato per due terzi, previa deduzione di una franchigia.

Dopo una reintegrazione riuscita, le persone il cui grado d'invalidità scende al di sotto del 40 per cento non hanno più diritto a una rendita AI e quindi nemmeno alle PC. A causa del computo privilegiato del reddito dell'attività lucrativa, può accadere che un beneficiario di PC che esce dal sistema delle PC veda diminuire il proprio reddito liberamente disponibile e venga quindi a trovarsi in una situazione economica peggiore rispetto a prima. Nel quadro della presente riforma si è pertanto valutata l'opportunità di computare il reddito effettivo dell'attività lucrativa in misura maggiore con il diminuire del grado d'invalidità, per esempio per due terzi nel caso delle rendite intere e dei tre quarti di rendita, per tre quarti nel caso delle mezze rendite e per quattro quinti nel caso dei quarti di rendita.

Dai dati statistici è tuttavia emerso che sulle circa 83 500 persone sole beneficiarie di una rendita AI e aventi diritto a PC quelle parzialmente invalide sono 9650, ossia il 12 per cento. Nel 60 per cento circa di questi casi (vale a dire 5500 assicurati) non è possibile computare il reddito minimo, perché è stata fornita la prova che la capacità al guadagno residua non può essere sfruttata per motivi legati al mercato del lavoro, per problemi di salute o per altri motivi (cfr. n. 2.2.2.1). 2000 persone (20 % dei beneficiari di PC parzialmente invalidi) sono in grado di conseguire un reddito superiore a quello minimo. Nel calcolo delle PC, questo reddito è computato per due terzi previa deduzione della franchigia (1000 fr. per le persone sole e 1500 fr. per i coniugi). La questione è se il computo di una parte maggiore del reddito dell'attività lucrativa potrebbe favorire l'integrazione di queste persone nel mondo del lavoro. Tra il dicembre del 2013 e il dicembre del 2014, l'1,4 per cento di loro è uscito dal sistema dell'AI (esclusi gli assicurati che hanno raggiunto l'età AVS e quelli deceduti). Non si sa se queste persone siano in grado di mantenersi soltanto con il proprio reddito lavorativo, ma è possibile.

I dati menzionati permettono di concludere che il potenziale d'integrazione dei beneficiari di PC parzialmente invalidi è in gran parte già utilizzato. Considerato il numero molto basso dei beneficiari di una rendita AI che hanno lasciato il sistema AI, si può ritenere che pochissimi beneficiari di PC parzialmente invalidi riuscirebbero a mantenersi esclusivamente con il reddito lavorativo. Per la maggior parte di loro, la misura proposta avrebbe invece comportato una riduzione delle PC e del reddito liberamente disponibile, il che avrebbe reso meno interessante l'esercizio di un'attività lucrativa. Per questi motivi, si è deciso di mantenere la regolamentazione vigente, che prevede il computo di due terzi del reddito dell'attività lucrativa effettivamente conseguito, previa deduzione di una franchigia.