Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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L'adeguamento dell'importo minimo delle PC interesserà esclusivamente le persone che percepiscono le PC con importo minimo garantito. Attualmente queste risultano avvantaggiate nei confronti degli altri beneficiari di PC, in quanto ricevono anche la differenza rispetto al premio medio cantonale (cfr. n. 2.2.1.1) e dispongono dunque di un reddito più elevato degli altri. L'adeguamento dell'importo minimo farà sì che il reddito disponibile di queste persone si avvicini a quello degli altri beneficiari di PC. Questa misura non potrà determinare la perdita del diritto alle prestazioni.

Il computo integrale del reddito ipotetico dell'attività lucrativa comporterà una riduzione dell'importo delle PC pari a un terzo di questo reddito. Le ripercussioni varieranno a seconda dei singoli casi, poiché il reddito ipotetico dell'attività lucrativa è determinato sempre su base individuale. Esso sarà però computato solo se una persona rinuncia volontariamente all'esercizio di un'attività lucrativa esigibile o se non compie sforzi sufficienti per trovare un posto di lavoro (cfr. n. 2.2.2.1 e 2.2.2.2). I beneficiari di PC avranno dunque la possibilità di evitare la riduzione delle proprie prestazioni.

Si può pertanto concludere che la maggiore considerazione della sostanza nel calcolo delle PC, l'adeguamento dell'importo minimo delle PC e il computo integrale del reddito ipotetico dell'attività lucrativa non comprometteranno la copertura del fabbisogno vitale. Per consentire alle persone interessate di avere abbastanza tempo per adattarsi alla nuova situazione finanziaria, le misure summenzionate si applicheranno loro solo dopo tre anni dall'entrata in vigore (cfr. commento alla disposizione transitoria; n. 5.6).

3.8 Ripercussioni sull'aiuto vittime

Per la determinazione dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per gli indennizzi, la legge federale del 23 marzo 200795 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) si basa sull'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a e sul calcolo dei redditi secondo l'articolo 11 LPC.

In seguito alla maggiore considerazione della sostanza nel calcolo dei redditi computabili, in alcuni casi potrebbero venire a mancare le condizioni per la concessione di un contributo alle spese o di un indennizzo. Nell'ambito dell'aiuto alle vittime, la rinuncia volontaria a proventi o beni (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g, nuovo art. 11a) è irrilevante.

Vista l'esiguità delle modifiche nel calcolo dei redditi secondo l'articolo 11 LPC, non è necessaria alcuna modifica del diritto in materia di aiuto alle vittime di reati. Per il resto, attualmente si sta valutando se il rinvio alle disposizioni della LPC sia un metodo adeguato per la determinazione del limite di reddito e dell'ammontare della copertura del danno.

4 Rapporto con il programma di legislatura

La riforma delle PC è annunciata nel programma di legislatura 2015–2019.

95 RS 312.5