Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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Il disciplinamento previsto si basa sulle disposizioni relative al termine d'attesa per le rendite straordinarie contemplate nella maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera, che di norma autorizzano un'assenza dal Paese fino a tre mesi per anno civile durante il termine d'attesa.

Cpv. 6: in qualche caso, vi possono essere validi motivi per cui è necessario un soggiorno all'estero più lungo, come ad esempio la malattia di un familiare stretto o un soggiorno all'estero prescritto nel quadro di una formazione riconosciuta. Determinate circostanze, quali l'intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio, possono persino rendere impossibile un rientro in Svizzera a breve termine. Al Consiglio federale viene pertanto conferita la competenza di prevedere a livello d'ordinanza un elenco esaustivo di casi eccezionali in cui sia possibile lasciare la Svizzera per al massimo un anno, senza che il termine d'attesa sia interrotto.

Art. 9 cpv. 1, 1bis(nuovo), 3 e 5 lett. cbis(nuova)

Cpv. 1 lett. a: questo capoverso disciplina l'importo minimo delle PC. Conformemente all'articolo 65 capoverso 1 LAMal, i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta (riduzione individuale dei premi; Ripam). In virtù di questa disposizione, tutti i beneficiari di PC hanno diritto alla Ripam. Affinché questi non percepiscano al contempo prestazioni da due sistemi, l'importo delle PC periodiche è pari almeno alla riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano di PC. Questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1998, sarà trasferita dall'articolo 26 OPC-AVS/AI al nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera a.

Cpv. 1 lett. b: ad oggi, nella maggior parte dei Cantoni l'importo minimo delle PC corrisponde al premio medio cantonale (cfr. n. 2.2.1.1). Per la stragrande maggioranza delle persone che beneficiano di PC d'importo minimo, la nuova regolamentazione comporterà dunque una diminuzione delle prestazioni. Per tutelarle contro una riduzione eccessiva del loro reddito disponibile, l'importo minimo delle PC dovrà in ogni caso corrispondere almeno al 60 per cento del premio medio cantonale o regionale.

Cpv. 1bis: questo capoverso corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 3. Esso disciplina l'importo della prestazione complementare annua per gli stranieri che avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale. Poiché le altre disposizioni dell'articolo 5 riguardano le condizioni di diritto e non l'importo delle prestazioni, il contenuto del suo capoverso 3 vigente è trasferito per ragioni sistematiche nel nuovo articolo 9 capoverso 1bis. Questo adeguamento non ha alcuna ripercussione materiale.

Cpv. 3: questo capoverso disciplina il calcolo delle PC per i casi in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. In tal caso, le PC continueranno ad essere calcolate separatamente per ciascun coniuge, ma vengono precisate le regole applicabili a tal fine. Per maggiore chiarezza, il contenuto di questa disposizione è articolato in tre lettere.

Cpv. 3 lett. a: per principio, le singole voci di spesa sono attribuite al coniuge cui si riferiscono, mentre le spese concernenti entrambi i coniugi sono computate per metà ciascuno. Questo disciplinamento corrisponde al testo del vigente articolo 1c capoverso 1 OPC-AVS/AI e non comporta dunque alcuna modifica materiale. La competenza del Consiglio federale di stabilire a livello d'ordinanza altre eccezioni alla divisione delle spese a metà è mantenuta.