Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sulle norme costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di legiferare negli ambiti delle assicurazioni sociali (art. 112a Cost. per le prestazioni complementari, art. 113 Cost. per la previdenza professionale, art. 117 Cost. per l'assicurazione malattie), del diritto civile (art. 122 Cost.), delle imposte dirette (art. 128 Cost.) e dell'armonizzazione fiscale (art. 129 Cost.).

La LPC e la LAMal sono rette dalla LPGA96, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Tutte le modifiche di legge proposte sono conformi alla LPGA.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha ratificato alcuna convenzione di diritto (dell'ONU, dell'OIL o del Consiglio d'Europa) inerente all'ambito specifico del presente progetto di revisione.

Per quanto concerne il diritto dell'Unione europea, l'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea chiede l'istituzione di un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Il coordinamento è disciplinato in dettaglio dal regolamento (CE) n. 883/200497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/200998 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. I regolamenti (CEE)

n. 1408/7199 e 574/72100, sostituiti dai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, restano applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'AELS finché la Convenzione AELS non sarà stata aggiornata, nonché temporaneamente nelle relazioni con l'UE per i casi sorti prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Il diritto dell'UE non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d'applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto dell'UE. Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo del

96RS 830.1

97 RS 0.831.109.268.1

98 RS 0.831.109.268.11

99 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

100 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.