Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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21 giugno 1999101 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica attualmente i due regolamenti comunitari summenzionati (cfr. allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Le singole misure della presente revisione sono compatibili con le summenzionate prescrizioni in materia di coordinamento. L'adeguamento dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LFLP comporta che in generale una persona non potrà più esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita LPP, se comincia un'attività lucrativa indipendente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. In futuro questo varrà anche se la persona interessata non è soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo le norme giuridiche dello Stato in questione. Anche l'esclusione o la limitazione del prelievo di capitale nella previdenza professionale obbligatoria è in linea con la legislazione europea in materia di coordinamento, in quanto indipendente dal domicilio della persona interessata.
5.3 Forma dell'atto
Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.
5.4 Delega di competenze legislative
LPC
– Per quanto concerne l'interruzione della dimora abituale in Svizzera, è possibile prevedere eccezioni; va inoltre disciplinato il momento in cui le prestazioni vengono sospese e quello in cui riprendono ad essere versate (art. 4 cpv. 4 AP-LPC);
– per quanto concerne l'interruzione del termine d'attesa, è possibile prevedere eccezioni (art. 5 cpv. 6 AP-LPC);
– va disciplinato il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza (art. 9 cpv. 5 lett. cbisAP-LPC);
– occorre disciplinare i dettagli per il computo della rinuncia alla sostanza, definendo in particolare i motivi validi per cui non sussiste alcuna rinuncia (art. 11a cpv. 3 AP-LPC);
– occorre disciplinare i dettagli della riduzione delle spese amministrative, definendo in particolare in quali casi questa può essere applicata e in che misura (art. 24 cpv. 2 AP-LPC).