Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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5.5 Protezione dei dati

Le misure proposte non pongono problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.

5.6 Parte speciale: commento ai singoli articoli

Modifica della LPC

Art. 4 cpv. 3 (nuovo) e 4 (nuovo)

Cpv. 3: in base al capoverso 1 vigente, una persona ha diritto a prestazioni complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera. L'articolo 13 capoverso 2 LPGA definisce la dimora abituale come il luogo in cui una persona vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. In considerazione di questa ampia definizione, non si è consolidata una prassi uniforme in materia di PC nel caso di soggiorni all'estero di lunga durata. Il nuovo capoverso 3 precisa pertanto che la dimora abituale è considerata interrotta, se una persona soggiorna all'estero per più di tre mesi consecutivi (lett. a) o se soggiorna all'estero per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nel corso di uno stesso anno civile (lett. b). Questa interruzione comporta la sospensione del versamento delle PC.

Cpv. 4: il momento esatto della sospensione e della ripresa del versamento delle PC dopo il rientro in Svizzera va disciplinato a livello d'ordinanza. Il nuovo capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza necessaria a tal fine.

Art. 5 cpv. 3, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

Cpv. 3: questo capoverso disciplina il termine d'attesa per le persone che avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale. Nel quadro della 10arevisione dell'AVS, le rendite straordinarie con limiti di reddito sono state soppresse e trasferite nelle PC con effetto dal 1° gennaio 1997. Per acquisire il diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita una persona doveva aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per un determinato periodo di tempo (termine d'attesa). Per le rendite straordinarie per superstiti, le rendite straordinarie d'invalidità e le rendite straordinarie di vecchiaia subentranti a una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità, si trattava di cinque anni, mentre per le rendite di vecchiaia non subentranti ad alcuna rendita il termine d'attesa era di dieci anni. Dal momento del trasferimento delle rendite straordinarie nelle PC, questi termini valgono anche per il diritto a queste prestazioni. Tuttavia, essi non emergono inequivocabilmente nel testo di legge vigente. Per motivi di trasparenza, i termini d'attesa per le persone che avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale sono dunque inseriti nell'articolo 5 capoverso 3 AP-LPC. Questo adeguamento non ha alcuna ripercussione materiale.

Cpv. 5: questo capoverso disciplina il lasso di tempo massimo per il quale si può lasciare la Svizzera durante il termine d'attesa. Nel caso di un soggiorno all'estero più lungo, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine di attesa.