Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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Cpv. 3 lett. b: di norma, i redditi dei due coniugi continueranno ad essere divisi a metà. Affinché l'attribuzione della sostanza secondo la lettera c possa produrre i suoi effetti, l'erosione della sostanza non sarà più divisa a metà come previsto attualmente, bensì computata come reddito a ciascun coniuge separatamente. Il Consiglio federale mantiene la competenza di stabilire a livello d'ordinanza altre eccezioni alla divisione dei redditi a metà.

Cpv. 3 lett. c: se un coniuge vive a casa in un immobile di proprietà sua o dell'altro coniuge che vive in un istituto, a quest'ultimo saranno attribuiti i tre quarti della sostanza e non più la metà come avviene oggi. Al coniuge che vive a casa è invece computato un quarto della sostanza nel calcolo delle PC. L'attribuzione avviene previa deduzione della franchigia di 300 000 franchi applicata all'immobile utilizzato come abitazione e della franchigia di 50 000 franchi applicata alla sostanza complessiva.

Cpv. 5 lett. cbis: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta. In futuro i debiti ipotecari potranno essere dedotti solo dal valore dell'immobile e non più dalla sostanza complessiva (cfr. n. 2.1.4 segg.).

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c (nuova), 2, frase introduttiva e lett. a,

nonché 3 lett. d

Cpv. 1, frase introduttiva: in futuro il soggiorno fino a tre mesi in un istituto o in un ospedale sarà imputato alle PC a titolo di spese di malattia e d'invalidità (nuovo art. 14 cpv. 1 lett. bbis). L'articolo 10 capoverso 1 precisa pertanto che, in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale per meno di tre mesi, vale il calcolo delle PC per persone che vivono a casa.

Cpv. 1 lett. c: per le persone che abitano un immobile di cui esse stesse o una persona compresa nel calcolo delle PC sono proprietarie o usufruttuarie o sul quale sono titolari di un diritto di abitazione, il valore locativo dell'immobile è riconosciuto come spesa. Si considera il valore locativo effettivo, ma al massimo l'importo della pigione massima che si applicherebbe se il beneficiario di PC e le altre persone facenti parte della stessa economia domestica vivessero in un immobile in affitto. Già oggi il valore locativo è considerato in questo modo nel calcolo delle PC. Per motivi di trasparenza, il computo del valore locativo come spesa è inserito nell'articolo 10 capoverso 1 lettera c AP-LPC. Questo adeguamento non ha alcuna ripercussione materiale.

Secondo il vigente articolo 9 capoverso 5 lettera b, il Consiglio federale disciplina la valutazione delle spese riconosciute, che include anche la valutazione del valore locativo.

Cpv. 2, frase introduttiva: in futuro il soggiorno fino a tre mesi in un istituto o in un ospedale sarà imputato alle PC a titolo di spese di malattia e d'invalidità (nuovo art. 14 cpv. 1 lett. bbis). L'articolo 10 capoverso 2 precisa pertanto che, in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale per più di tre mesi, si procede a un calcolo delle PC per persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

Cpv. 2 lett. a: in futuro, per le persone che vivono in un istituto, nel calcolo delle PC la tassa giornaliera sarà presa in considerazione solo per i giorni di permanenza effettivamente fatturati dall'istituto (prima frase). In tal modo si garantisce che le PC servano a pagare solo le spese di soggiorno effettivamente sostenute. La parte restante della disposizione rimane invariata; in particolare, i Cantoni continueranno a