Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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disposizioni in materia di pianificazione del territorio35, al momento solo in parte attuata. Ciò è possibile solamente attraverso un’analisi globale e sovralocale del territorio in questione. La pianificazione delle reti elettriche va perciò coordinata a livello sovralocale, in particolare ai livelli di rete 1 e 3, in aree parziali, con zone d’insediamento, interessi di protezione e altre reti infrastrutturali con incidenza territoriale (fra cui elettricità, acqua, gas, telecomunicazioni, trasporti ferroviari e stradali) (in merito ai livelli di rete cfr. cifra 1.2.1).
Il coordinamento territoriale delle pianificazioni tiene conto degli obiettivi formulati nel Piano settoriale Elettrodotti36, da riprendere in forma adeguata nella parte concettuale del nuovo Piano settoriale Reti energetiche (cfr. cifra 1.2.3.3 e 1.2.3.4).
La procedura del piano settoriale si applica, come già in precedenza, soltanto ai progetti che prevedono modifiche sostanziali del livello di rete 1. Una pianificazione e una collaborazione tempestive intersettoriali e interistituzionali sono la prerogativa. I Cantoni (per il livello di rete 1 in modo coordinato con la procedura del piano settoriale) devono prevedere e delimitare tempestivamente nei loro piani direttori le aree necessarie alle infrastrutture di rete. La delimitazione di corridoi di pianificazione concreti avviene nella procedura del piano settoriale, coinvolgendo rapidamente i relativi servizi cantonali e federali. Il risultato della collaborazione viene riportato nel nuovo Piano settoriale Reti energetiche; ai Cantoni spetta l’inserimento nei piani direttori cantonali.
Questa linea guida viene integrata nell’articolo 9e (nuovo) LAEl (cfr. cifra 2.2).
6. Importanza nazionale delle reti elettriche
Il Consiglio federale può definire impianti elettrici dei livelli di rete da 1 a 3 e impianti delle FFS, di importanza nazionale e ai quali viene ascritto un interesse equivalente o maggiore ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LPN.
Secondo l’articolo 6 della LPN, al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite negli inventari degli oggetti con importanza nazionale si può derogare soltanto se agli interessi di protezione non si oppongono altri interessi di utilizzazione equivalenti o maggiori, parimenti d’importanza nazionale. In caso di possibile danneggiamento di un oggetto posto sotto tutela nazionale, l’istanza decisionale competente deve innanzitutto verificare in ogni caso specifico se l’elettrodotto progettato goda di un interesse di importanza nazionale equivalente o maggiore. A causa delle valutazioni talora divergenti dell’importanza di singoli elettrodotti, la discussione circa l’importanza nazionale di un elettrodotto può risultare estremamente complessa e provocare ritardi nella procedura.
Questa linea guida viene integrata nell’articolo 15d (nuovo) LIE (cfr. cifra 2.1). Per legge gli impianti del livello di rete 1 sono considerati di interesse nazionale, come pure le linee di trasmissione delle FFS. Inoltre il Consiglio federale ha la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di riconoscere l’importanza nazionale di impianti del livello di rete 3 (in merito allo svolgimento del processo cfr. cifra 1.2.3.3).
35 LPT e OPT.
36 Piano settoriale Elettrodotti (PSE) del 23 febbraio 2009, consultabile alla pagina Internet: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=it>.