Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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Allo scopo di migliorare la comparabilità, il capoverso 3 offre alla ElCom la possibilità di definire dei requisiti minimi per i principi di pianificazione della rete ai sensi del capoverso 1 e per i dati pianificatori ai sensi del capoverso 2. Inoltre, la ElCom può prevedere deroghe dall’obbligo di pubblicazione (ad esempio per i gestori di reti di distribuzione molto piccoli).

Articolo 9e Coordinamento della pianificazione

Il capoverso 1 impone esplicitamente il coordinamento a tutti i gestori di rete. Essendo questo coordinamento particolarmente importante, si giustifica una norma più specifica rispetto a quanto già sancito all’articolo 9 capoverso 1 LAEl.

Il capoverso 2 conferisce alla società nazionale di rete Swissgrid un obbligo globale di coordinamento nella pianificazione della rete di trasporto. Ciò implica per i gestori delle reti di distribuzione un obbligo di partecipazione e trova analogia in particolare nell’obbligo d’informare giusta l’articolo 25 capoverso 1 LAEl. Il termine «pianificazione» va inteso in senso lato e si riferisce all’intero processo di sviluppo della rete. Oltre ai Cantoni, Swissgrid deve coinvolgere adeguatamente i gestori delle grandi centrali, affinché nella pianificazione della rete di trasporto avvenga tempestivamente non soltanto il coordinamento con le reti di trasporto vicine, ma anche il coordinamento con gli aspetti di pianificazione del territorio e le esigenze delle grosse centrali che immettono elettricità direttamente nella rete di trasporto.

Il capoverso 3 sancisce l’obbligo per i rimanenti gestori di rete di informare la società nazionale di rete Swissgrid. Si tratta di una conseguenza logica degli adeguamenti occorsi al capoverso 1, che conferisce alla società nazionale di rete Swissgrid un obbligo globale di coordinamento nella pianificazione della rete di trasporto, e al capoverso 2, che rende Swissgrid responsabile del coordinamento della pianificazione. Swissgrid non ha tuttavia nessuna competenza decisionale e, dunque, nessun rimedio giuridico nel caso in cui vengano richieste informazioni ad uffici della Confederazione e queste non vengano fornite. Se non dovesse ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, Swissgrid ha la possibilità di adire la ElCom. La ElCom può, dal canto suo, disporre la consegna delle informazioni a Swissgrid.

Inoltre, giusta il capoverso 4, gli altri gestori di rete sono essi stessi responsabili del coordinamento regionale degli attori importanti ai fini della pianificazione. Si tratta, in particolare, dei Cantoni, delle imprese dell’industria elettrica e, secondo il livello di rete, anche dei Comuni.

Articolo 9f Informazione dell’opinione pubblica

Il capoverso 1 definisce i compiti d’informazione e comunicazione della Confederazione in relazione agli aspetti importanti dello sviluppo della rete. In ottemperanza a un mandato pubblico d’informazione, la Confederazione mette a disposizione informazioni complete in relazione allo sviluppo della rete in funzione delle necessità e adeguato in termini di tempo e con lo svolgimento del processo di sviluppo della rete, ad esempio sotto forma di sito web, opuscoli, video o articoli in pubblicazioni della Confederazione. Oltre a ciò, la Confederazione gestisce delle piattaforme di dialogo costruttivo tra i vari gruppi d’interesse e orienta sullo stato dello sviluppo della rete.