Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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Ai fini della valutazione sulla necessità dei progetti la ElCom può, in aggiunta, definire criteri semplici come, ad esempio, dei criteri di sfruttamento minimo. Nel caso di progetti finanziariamente molto importanti a livello di rete 1 è possibile anche un’analisi costi-benefici, nella misura in cui quest’ultima non possa essere allestita sulla base delle condizioni quadro attese non influenzabili (in particolare misure imperative ai sensi della legislazione in materia di protezione dell’ambiente e del paesaggio e in materia di pianificazione del territorio). Quest’ultima fornisce una stima pecuniaria di ogni singola efficacia, consentendo una valutazione riassuntiva complementare. Con riferimento a una possibile, futura introduzione di una regolamentazione degli incentivi, vanno osservate le considerazioni di fondo di cui alla cifra 1.2.3.2.
I nuovi criteri non sono in contrapposizione con gli attuali criteri «sicura, performante ed efficiente» di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl. Anzi, con i criteri «efficace» e «appropriato» si precisa che i gestori di rete devono dimostrare gli effetti positivi attesi e i costi stimati (a grandi linee) della misura che propongono e di eventuali alternative e, con ciò, esporre in maniera trasparente il contributo di ogni singola misura teso a garantire anche in futuro una rete sicura, performante ed efficiente.
La verifica dei piani pluriennali da parte della ElCom è disciplinata dall’articolo 22 capoverso 2bis(nuovo) LAEl.
Ai sensi del capoverso 2 lettera b sussiste l’obbligo di presentare, in aggiunta al piano pluriennale, le misure già previste per i dieci anni che vanno oltre l’orizzonte temporale prescritto. L’orizzonte temporale più lungo dovrebbe consentire, tra le altre cose, un migliore coordinamento con gli sviluppi a livello europeo.
Il capoverso 3 trasferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione atte a stabilire ulteriori prescrizioni per i piani pluriennali. Il Consiglio federale può altresì prevedere deroghe all’obbligo di presentare dei piani pluriennali per i gestori delle reti di distribuzione.
Grazie all’articolo 8 capoverso 4 LAEl in combinato disposto con l’articolo 6 OAEl, i gestori delle reti di distribuzione di livelli di tensione bassi e medi sono esonerati dall’obbligo di stilare piani pluriennali.
Ai sensi del capoverso 4, fatte salve le eccezioni di cui alla lettera a–c, sussiste di principio un obbligo di pubblicazione dei piani pluriennali.
Articolo 9c Definizione del punto di immissione
Il capoverso 1 prevede che i gestori di rete definiscano i punti d’immissione dei nuovi impianti di produzione sulla base di dati pianificatori affidabili. I dati pianificatori sono dati delle autorità competenti e delle imprese interessate relativi alla produzione e al consumo che riguardano lo sviluppo futuro della rete nella zona interessata. Lo scopo è assicurare che i punti di immissione dei nuovi impianti di produzione siano stabiliti sulla base di una pianificazione lungimirante del gestore di rete. Per garantire un raccordo efficiente sul lungo periodo degli impianti di produzione ai sensi dell’articolo 7 LEne, al gestore di rete va altresì rimunerata la variante di sviluppo della rete in grado di soddisfare in maniera efficace e appropriata il fabbisogno derivante da dati pianificatori affidabili sulla futura produzione e il futuro consumo.