Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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l’obbligo, di computare come costi di rete i costi per innovazioni nella rete. Ciò dovrà favorire la realizzazione futura soprattutto di progetti che non hanno un carattere distintivo, ma che consentono di maturare importanti esperienze pratiche con misure che permettono di evitare o ridurre il fabbisogno di ampliamento della rete o che migliorano l’integrazione nella rete di nuove energie rinnovabili. In virtù dell’articolo 15 capoverso 4 lettera a LAEl, il Consiglio federale dovrà disciplinare il calcolo di questi costi e, in conformità con le basi giuridiche europee, limitare l’entità dei costi computabili.
Il capoverso 3bisconferisce al Consiglio federale la competenza di limitare, nelle disposizioni d’esecuzione, l’entità dei costi computabili ai sensi dei capoversi 1–3.
Articolo 20 Compiti della società nazionale di rete
Il capoverso 2 lettera d introduce la nuova norma secondo la quale le congestioni vanno affrontate efficacemente.
Il capoverso 2 lettera e completa esplicitamente i compiti della società nazionale di rete (Swissgrid) con l’integrazione internazionale della rete di trasporto svizzera. Le condizioni quadro internazionali devono confluire nell’elaborazione dello scenario di riferimento della società nazionale di rete (cfr. cifra 1.2.3.1). La pianificazione della rete e i piani pluriennali di Swissgrid rispecchiano la pianificazione coordinata a livello internazionale. Oggi la società nazionale di rete ha già la possibilità di garantire, nel quadro dell’ENTSO-E, il coordinamento della pianificazione della rete di trasporto elvetica e partecipare all’elaborazione di progetti PCI dell’Unione europea. A tale proposito, un adeguamento dei compiti della società nazionale di rete è superfluo (cfr. cifra 1.2.2, linea guida 2: Collegamento internazionale).
Al capoverso 2 lettera f viene eliminata anche la collaborazione transfrontaliera, essendo quest’ultima regolata ora al capoverso 2 lettera e.
Essendo i progetti del livello delle reti di trasporto, nonostante la grande importanza che viene loro ascritta per l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera, spesso controversi ed essendo un’informazione precoce e completa importante ai fini dell’accettazione dei progetti, il capoverso 2 lettera g impone alla società nazionale di rete di informare l’opinione pubblica sulle motivazioni e lo stato dei progetti conformemente al piano pluriennale verificato dalla ElCom, illustrandone l’importanza per l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Le informazioni devono essere messe a disposizione in modo tale da essere comprensibili per ampie cerchie della popolazione. Anche se per i gestori delle reti di distribuzione non viene introdotto un obbligo analogo, in futuro anche per essi risulterà sempre più necessario informare tempestivamente e in maniera completa soprattutto la popolazione direttamente coinvolta e le cerchie interessate.
Il capoverso 2 lettera h impone altresì alla società nazionale di rete di fornire all’UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie al compimento dei compiti di cui all’articolo 9f (nuovo) LAEl e ogni documentazione utile.
Articolo 22 Compiti
Il capoverso 2bisimpone alla Commissione federale dell’energia elettrica di valutare entro nove mesi i piani pluriennali che i gestori di rete le sottopongono in virtù