Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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Il capoverso 2 definisce i rispettivi compiti d’informazione e comunicazione dei Cantoni. L’informazione dell’opinione pubblica dei Cantoni si deve concentrare sui progetti controversi di ampliamento delle prestazioni dei livelli di rete 1–3. La Confederazione può formalizzare i compiti dei Cantoni relativi alla loro comunicazione regionale in accordi di prestazioni, creando nel contempo le basi per l’indennizzo dei relativi costi sopportati dai Cantoni. I costi per queste prestazioni sono finanziati tramite gli emolumenti che la Confederazione può definire a livello di ordinanza giusta l’articolo 3biscapoverso 2 (nuovo) LIE. I costi per misure che rientrano nel mandato di base dei Cantoni (ad es. informazioni generali relative alla pianificazione del territorio) o riferiti a progetti specifici (ad es. prese di posizione rispetto alla procedura di approvazione dei piani) non sono oggetto di simili accordi di prestazioni. Inoltre, la Confederazione sostiene i Cantoni nella formulazione dei contenuti dell’informazione e della partecipazione (ad es. mediante aiuti all’esecuzione, materiale informativo o messa a disposizione di referenti).
Articolo 15 Costi di rete computabili
La precisazione secondo cui anche i costi d’esercizio e i costi del capitale dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti dalla legge e installati presso il consumatore finale sono sempre computabili (cpv. 1) rispettivamente sono considerati come costi d’esercizio (cpv. 2) è già riportata nel primo pacchetto di misure della SE 205098.
Al capoverso 2 si precisa che nei costi d’esercizio rientrano anche i costi per le necessarie servitù, i costi in relazione alle misure d’informazione delle imprese e gli emolumenti dei gestori di rete ai sensi dell’articolo 3biscapoverso 2 (nuovo) LIE. La normativa riguardante le servitù trova applicazione anche sul suolo pubblico. Nel senso di un processo efficiente di sviluppo della rete e per favorire l’accettazione, i gestori di rete devono coinvolgere nella pianificazione dei progetti di costruzione e informare il più rapidamente possibile la popolazione e i gruppi d’interesse. Per i gestori di rete può essere opportuno coinvolgere i Cantoni mediante contratto anche riguardo questi compiti di comunicazione, informazione e partecipazione specifici al progetto che vanno oltre i compiti dei Cantoni contemplati dall’articolo 9f capoverso 2 (nuovo) LAEl. I costi risultanti devono, di principio, poter essere computati ai corrispettivi di rete. In virtù dell’articolo 15 capoverso 4 lettera a LAEl, il Consiglio federale dovrà nondimeno disciplinare le modalità di calcolo di questi costi e limitare l’entità dei costi computabili.
Il capoverso 3 sancisce ora in maniera esplicita che sono computabili anche i costi sorti in relazione alla realizzazione di misure imperative di prevenzione, protezione e ripristino e sostitutive ai sensi della legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, anche se queste non servono in senso stretto agli impianti elettrici. Nella legislazione ambientale rientrano, in analogia alle disposizioni di cui all’articolo 15b capoverso 3 (nuovo) LIE, non soltanto la LPN e la LPAmb, ma fra le altre anche la LPAc, la LFo e la LCP. Interventi in paesaggi protetti, biotopi e boschi sono fondamentalmente da escludere (cfr. cifra 1.2.2, linea guida 10: Ulteriori costi computabili dei progetti di rete).
Devono, altresì, essere computabili in maniera limitata anche i costi per misure innovative di reti intelligenti. I gestori di rete hanno così la possibilità, ma non
98 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489 qui 7634 seg. e 7796.