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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

25 Chiusura definitiva della superficie

1Se nella discarica non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta nel seguente modo:

a. in vista del drenaggio della superficie, è necessario che vi sia una pendenza sufficiente;

b. se necessario a causa della composizione delle acque di percolazione, occorre impedire, mediante idonee misure di impermeabilizzazione e uno strato di drenaggio, che l’acqua piovana possa infiltrarsi nella discarica. A tal fine, occorre aspettare che si verifichino eventuali assestamenti della discarica o del compartimento;

c. la superficie dev’essere sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo;

d. le acque messe in galleria nel perimetro della discarica devono essere rimesse a cielo aperto e fatte defluire intorno alla discarica.

2Per attuare le misure relative alla chiusura definitiva della discarica, può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai valori limite riportati nell’allegato 1 capoverso 1 lettera b.

3Qualora vengano adottate misure per prevenire possibili effetti molesti o nocivi delle discariche sull’ambiente, la chiusura definitiva della superficie dev’essere effettuata soltanto dopo l’attuazione di queste misure. Fino ad allora, occorre impedire, mediante misure idonee, qualsiasi erosione.