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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 7 pagine
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II
L'ordinanza dell'11 dicembre 19787 sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2
2Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente.
Art. 11a Modalità d' indicazione orale dei prezzi per servizi a valore
aggiunto
1Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q possono essere fatturate al consumatore solo se quest'ultimo è stato informato oralmente in modo chiaro e gratuito sul prezzo, almeno nella lingua dell'offerta.
2Il capoverso 1 non si applica alle prestazioni di servizi per le quali è fatturata unicamente una tassa di base dell'importo massimo di un franco.
3Il prezzo annunciato deve comprendere le tasse di collegamento solo se le prestazioni di servizi sono fornite mediante i numeri 090x o i numeri brevi in conformità agli articoli 29–32 e 54 dell'ordinanza del 6 ottobre 19978 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).
4Le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione devono essere annunciate immediatamente prima della loro applicazione.
5Il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio del prezzo.
6Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.
7Per servizi d'informazione sugli elenchi di cui all'articolo 31a ORAT, il prezzo per il loro utilizzo deve essere annunciato al consumatore immediatamente prima che quest'ultimo ne usufruisca.
Art. 11abisModalità d'indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore
aggiunto
1L'indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall'articolo 13a.
2Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:
a. il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente nel campo in cui l'offerta deve essere accettata; e