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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015

(3) Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie, procede senza indugio all’esame della comunicazione.

(4) Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. Nel far ciò, tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali consacrati dalla Convenzione.

(5) Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette senza indugio alle parti interessate le sue constatazioni allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.

Art. 11 Seguito

(1) Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa sulle misure adottate o previste alla luce delle constatazioni e raccomandazioni. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

(2) II Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate in seguito alle sue constatazioni o raccomandazioni o in applicazione di un'eventuale composizione amichevole; comprese, qualora il Comitato lo ritenga appropriato, le informazioni nei rapporti successivi che lo Stato parte deve presentargli ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

Art. 12 Comunicazioni interstatali

(1) Ogni Stato parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di rivedere ed esaminare le comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie gli obblighi che gli derivano da uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:

a) la Convenzione sui diritti del fanciullo;

b) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

c) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

(2) II Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato parte o proveniente da uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

(3) II Comitato mette a disposizione degli Stati parte interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi protocolli facoltativi.