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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015

incoraggiando gli Stati parte a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire a un fanciullo i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi giuridici efficaci a livello nazionale,

richiamando l’importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei fanciulli possono svolgere al riguardo,

considerando che, al fine di rafforzare e completare teli meccanismi nazionali e di migliorare ulteriormente l’attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi protocolli facoltativi, ossia quello concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e quello relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato dei diritti del fanciullo (di seguito denominato «il Comitato») di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Disposizioni generali

Art. 1 Competenza del Comitato dei diritti del fanciullo

(1) Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato conferitagli dal presente Protocollo.

(2) II Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.

(3) II Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato che non è parte del presente Protocollo.

Art. 2 Principi generali che guidano l’esercizio delle funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del fanciullo. Esso prende in considerazione anche i diritti e le opinioni del fanciullo, accordando a queste ultime il peso dovuto in funzione dell’età e della maturità del fanciullo.

Art. 3 Regolamento interno

(1) II Comitato adotta un regolamento interno, al quale conformerà l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. A tale proposito, deve tener conto in particolare dell'articolo 2 al fine di garantire procedure adatte ai fanciulli.

(2) II Comitato include nel suo regolamento delle garanzie per evitare che il fanciullo sia manipolato da chi agisce in suo nome e può rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del fanciullo.