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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015

(4) Gli Stati parte depositano la dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Parte III Procedura d’inchiesta

Art. 13 Procedura d’inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

(1) Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evince che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia o nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, invita detto Stato a cooperare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio le proprie osservazioni in merito.

(2) Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un'inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.

(3) L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.

(4) Dopo avere verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

(5) Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il prima possibile e comunque entro sei mesi le proprie osservazioni in merito.

(6) Il Comitato può, una volta conclusa la procedura d’inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16.

(7) Ogni Stato parte può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza