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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015
Art. 21 Emendamenti
(1) Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncia a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario generale convocherà la riunione sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte presenti e votanti sono sottoposti per approvazione all’Assemblea generale dal Segretario generale e in seguito per accettazione a tutti gli Stati parte.
(2) Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati avrà raggiunto i due terzi del numero degli Stati parte al momento della decisione di emendamento. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per gli Stati parte che l’hanno accettato.
Art. 22 Denuncia
(1) Ciascuno Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
(2) Le disposizioni del presente Protocollo continuano a essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo gli articoli 5 o 12 o alle inchieste iniziate secondo l'articolo 13 prima della data in cui ha effetto la denuncia.
Art. 23 Depositario e notifica da parte del Segretario generale
(1) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
(2) II Segretario generale informa tutti gli Stati parte in merito a:
a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;
b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 21;
c) ogni denuncia a norma dell'articolo 22.